Notizie
ICI
Con
le ultime leggi finanziarie sono state introdotte
alcune novità per l'ICI, l'Imposta Comunale sugli
Immobili, in particolare per quel che riguarda le
modalità e le scadenze dei pagamenti. A partire da
dall'anno 2001 i contribuenti possono versare l'importo
in due rate delle quali la prima entro il 30 giugno,
per una spesa pari al 50 per cento dell'intera imposta,
calcolata però in base all'aliquota e alle detrazioni
dell'anno precedente. Questo per agevolare i contribuenti,
per evitare loro la ricerca delle aliquote e delle
detrazioni stabilite per l'anno 2002 dal Comune, in
alcuni casi deliberate nei pochi mesi precedenti la
scadenza del pagamento. La seconda rata dovrà invece
essere corrisposta tra il 1° e il 20 dicembre 2002,
a saldo dell'importo effettivamente dovuto per l'anno
in corso, calcolato quindi in base alle aliquote e
alle detrazioni in corso per l'anno 2002.Si rammenta
che la base imponibile dell'ICI è costituita dal valore
dell'immobile.
Chi
deve pagare l'ICI
L'imposta
deve essere pagata da tutti coloro che possiedono
fabbricati, aree fabbricabili e terreni agricoli come
proprietari, oppure come titolari di diritti reali
quali usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie.
Per gli immobili concessi in locazione finanziaria
l'imposta deve essere pagata dal locatario.
Quando
pagare l'ICI
Il
versamento dell'Ici può essere effettuato in due rate:
· 1° rata - acconto (entro il 30 giugno): 50% dell'imposta
dovuta calcolata sulla base dell'aliquota e delle
detrazioni relative all'anno precedente;
· 2° rata - saldo (dal 1° al 20 dicembre): a saldo
per l'imposta dovuta per l'anno in corso conguagliando
quanto versato nella 1° rata.
Il contribuente, se vuole, può versare entro il termine
previsto per l'acconto(30 giugno), in unica soluzione,
l'imposta dovuta per l'intero anno. Se il contribuente
possiede immobili in Comuni diversi deve effettuare
distinti versamenti per ciascun Comune. Se gli immobili
sono invece situati nello stesso Comune si effettua
un unico versamento.
Dove
pagare l'ICI
E'
possibile pagare l'ICI utilizzando gli appositi bollettini
I.C.I. Dall'1/1/2003 l'imposta può essere pagata
presso gli uffici postali sul numero di c.c.p. 32001653
intestato a : COMUNE DI PLATANIA- SERVIZIO DI TESORERIA-
ICI ORDINARIA - Via Roma n. 18 - 88040 PLATANIA.
Chi
deve presentare la dichiarazione ICI
La
denuncia Ici deve essere presentata da chi ha posseduto
l'immobile a titolo di proprietà o altro diritto reale,
per il quale si sono verificate variazioni nel corso
dell'anno ed in particolare, tra l'altro:
· per gli immobili acquistati o venduti nell'anno;
· per gli immobili sui quali è stato costituito o
estinto un diritto reale di usufrutto, uso o abitazione;
· per gli immobili che hanno perso o acquistato il
diritto all'esenzione o all'esclusione dall'imposta;
· per gli immobili che hanno cambiato caratteristiche;
La denuncia non deve essere invece presentata da coloro
che possiedono immobili per i quali non si sono avute
variazioni o che sono comunque esenti o esclusi dall'Ici.
In particolare, non si è tenuti a presentare la denuncia
per i fabbricati per i quali l'unica variazione consista
nell'attribuzione della rendita catastale.
Le denunce Ici devono essere presentate entro il 30
giugno dell'anno successivo a quello cui si riferisce
la variazione (salvo proroghe disposte dal Ministero
per la dichiarazione dei redditi).
Dall’1/1/2003 deve essere presentata
la comunicazione
Dall’1/1/2003,
data di entrata in vigore del Regolamento comunale
per l’applicazione dell’imposta comunale
sugli immobili (I.C.I.), l’obbligo di presentazione
della dichiarazione degli immobili posseduti, previsto
dall’art. 10, comma 4, del D.Lgs. n. 504/92
è soppresso.
Art. 10, comma 2 del Regolamento comunale ICI:
Ogni modificazione della titolarità del diritto
di proprietà o di diritti reali di godimento
degli immobili per i quali è dovuta l’imposta,
comprese la costituzione e l’estinzione di tali
diritti, deve essere comunicata al Comune entro 90
giorni dalla data del relativo atto che ha determinato
la modificazione.
La comunicazione può essere congiunta per tutti
i contitolari, restando obbligatoria la esatta comunicazione
dei dati identificativi e del codice fiscale di ogni
contitolare.
(Il modello di comunicazione è scaricabile
da questo sito)
Per
avere ulteriori informazioni
E'
a disposizione l'Ufficio Tributi del Comune di Platania,
in Via Roma, 18, tel. 0968/205010,dal lunedì al giovedì
dalle 9.00 alle 12.00 e dalle 14.00 alle 16.00.Il
venerdì dalle 9.00 alle 12.00 .
Le
disposizioni per l'applicazione delle nuove sanzioni
amministrative in materia di I.C.I. sono contenute
nel Regolamento per l'applicazione dell'imposta sugli
immobili (I.C.I.), consultabile su questo sito nella
sezione "Il Comune - Regolamenti" e sul
sito www.ancicnc.it
Aliquote
L'aliquota
per il 2005 è stabilita nelle seguenti misure:
| Abitazione
principale |
6
per mille |
| Altri
immobili |
6
per mille |
Riduzioni
e detrazioni d'imposta
Sono previste alcune riduzioni e detrazioni dall'imposta
nei casi specifici di seguito riportati. Per i fabbricati
dichiarati inagibili o inabitabili, di fatto non utilizzati:
riduzione del 50%, limitatamente al periodo dell'anno
in cui sussistono le condizioni descritte. Per le
abitazioni principali: detrazione di € 103,29 rapportata
al periodo dell'anno in cui si verifica tale destinazione.