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Giovedì' 20 - novembre - 2008 - 10:46
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Ufficio competente: Servizio Finanziario - Ufficio Tributi
Riferimento: Responsabile: Dr. Gaspare G. Fazio - Segretario Comunale
Telefono: 0968/205010 - 405051  
Per informazioni: Mattina: Da Lunedì a Venerdì dalle 9,00 alle 13,00 Pomeriggio: Martedì e Giovedì dalle ore 16,00 alle 17,30

Notizie ICI

Con le ultime leggi finanziarie sono state introdotte alcune novità per l'ICI, l'Imposta Comunale sugli Immobili, in particolare per quel che riguarda le modalità e le scadenze dei pagamenti. A partire da dall'anno 2001 i contribuenti possono versare l'importo in due rate delle quali la prima entro il 30 giugno, per una spesa pari al 50 per cento dell'intera imposta, calcolata però in base all'aliquota e alle detrazioni dell'anno precedente. Questo per agevolare i contribuenti, per evitare loro la ricerca delle aliquote e delle detrazioni stabilite per l'anno 2002 dal Comune, in alcuni casi deliberate nei pochi mesi precedenti la scadenza del pagamento. La seconda rata dovrà invece essere corrisposta tra il 1° e il 20 dicembre 2002, a saldo dell'importo effettivamente dovuto per l'anno in corso, calcolato quindi in base alle aliquote e alle detrazioni in corso per l'anno 2002.Si rammenta che la base imponibile dell'ICI è costituita dal valore dell'immobile.

Chi deve pagare l'ICI

L'imposta deve essere pagata da tutti coloro che possiedono fabbricati, aree fabbricabili e terreni agricoli come proprietari, oppure come titolari di diritti reali quali usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie. Per gli immobili concessi in locazione finanziaria l'imposta deve essere pagata dal locatario.

Quando pagare l'ICI

Il versamento dell'Ici può essere effettuato in due rate:
· 1° rata - acconto (entro il 30 giugno): 50% dell'imposta dovuta calcolata sulla base dell'aliquota e delle detrazioni relative all'anno precedente;
· 2° rata - saldo (dal 1° al 20 dicembre): a saldo per l'imposta dovuta per l'anno in corso conguagliando quanto versato nella 1° rata.
Il contribuente, se vuole, può versare entro il termine previsto per l'acconto(30 giugno), in unica soluzione, l'imposta dovuta per l'intero anno. Se il contribuente possiede immobili in Comuni diversi deve effettuare distinti versamenti per ciascun Comune. Se gli immobili sono invece situati nello stesso Comune si effettua un unico versamento.

Dove pagare l'ICI

E' possibile pagare l'ICI utilizzando gli appositi bollettini I.C.I. Dall'1/1/2003 l'imposta può essere pagata presso gli uffici postali sul numero di c.c.p. 32001653 intestato a : COMUNE DI PLATANIA- SERVIZIO DI TESORERIA- ICI ORDINARIA - Via Roma n. 18 - 88040 PLATANIA.

 

Chi deve presentare la dichiarazione ICI

La denuncia Ici deve essere presentata da chi ha posseduto l'immobile a titolo di proprietà o altro diritto reale, per il quale si sono verificate variazioni nel corso dell'anno ed in particolare, tra l'altro:
· per gli immobili acquistati o venduti nell'anno;
· per gli immobili sui quali è stato costituito o estinto un diritto reale di usufrutto, uso o abitazione;
· per gli immobili che hanno perso o acquistato il diritto all'esenzione o all'esclusione dall'imposta;
· per gli immobili che hanno cambiato caratteristiche;
La denuncia non deve essere invece presentata da coloro che possiedono immobili per i quali non si sono avute variazioni o che sono comunque esenti o esclusi dall'Ici. In particolare, non si è tenuti a presentare la denuncia per i fabbricati per i quali l'unica variazione consista nell'attribuzione della rendita catastale.
Le denunce Ici devono essere presentate entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello cui si riferisce la variazione (salvo proroghe disposte dal Ministero per la dichiarazione dei redditi).


Dall’1/1/2003 deve essere presentata la comunicazione

Dall’1/1/2003, data di entrata in vigore del Regolamento comunale per l’applicazione dell’imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), l’obbligo di presentazione della dichiarazione degli immobili posseduti, previsto dall’art. 10, comma 4, del D.Lgs. n. 504/92 è soppresso.
Art. 10, comma 2 del Regolamento comunale ICI:
Ogni modificazione della titolarità del diritto di proprietà o di diritti reali di godimento degli immobili per i quali è dovuta l’imposta, comprese la costituzione e l’estinzione di tali diritti, deve essere comunicata al Comune entro 90 giorni dalla data del relativo atto che ha determinato la modificazione.
La comunicazione può essere congiunta per tutti i contitolari, restando obbligatoria la esatta comunicazione dei dati identificativi e del codice fiscale di ogni contitolare.
(Il modello di comunicazione è scaricabile da questo sito)


Per avere ulteriori informazioni

E' a disposizione l'Ufficio Tributi del Comune di Platania, in Via Roma, 18, tel. 0968/205010,dal lunedì al giovedì dalle 9.00 alle 12.00 e dalle 14.00 alle 16.00.Il venerdì dalle 9.00 alle 12.00 .

 


Le disposizioni per l'applicazione delle nuove sanzioni amministrative in materia di I.C.I. sono contenute nel Regolamento per l'applicazione dell'imposta sugli immobili (I.C.I.), consultabile su questo sito nella sezione "Il Comune - Regolamenti" e sul sito www.ancicnc.it

Aliquote

L'aliquota per il 2005 è stabilita nelle seguenti misure:

Abitazione principale
6 per mille
Altri immobili
6 per mille

Riduzioni e detrazioni d'imposta

Sono previste alcune riduzioni e detrazioni dall'imposta nei casi specifici di seguito riportati. Per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili, di fatto non utilizzati: riduzione del 50%, limitatamente al periodo dell'anno in cui sussistono le condizioni descritte. Per le abitazioni principali: detrazione di € 103,29 rapportata al periodo dell'anno in cui si verifica tale destinazione.

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