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Sabato 11 - ottobre - 2008 - 21:55
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Ufficio competente: Ufficio Tributi
Riferimento: Responsabile: Dr. Gaspare G. Fazio - Segretario Comunale
Telefono: 0968/205010 - 405051  
Per informazioni: Mattina: Da Lunedì a Venerdì dalle 9,00 alle 13,00 Pomeriggio: Martedì e Giovedì dalle ore 16,00 alle 17,30

Il tributo è disciplinato dal Capo III (artt. 58 e segg.) del Decreto Legislativo 15 novembre 1993, n. 507 e dai relativi regolamenti comunali.Si ritiene utile illustrare sinteticamente gli aspetti essenziali della tassa in questione, rimandando comunque alle fonti normative ed alla prassi del competente Ufficio per ogni eventuale questione o precisazione di carattere amministrativo, legale, o contenzioso, costituendo le presenti mere informazioni al pubblico tese a favorire la conoscenza del tributo anche ai fini di una maggiore trasparenza nel rapporto con l'utenza.

Note:
Dichiarazioni: Entro un mese dall'occupazione di locali, a qualsiasi uso destinato, il cittadino deve presentare denuncia ai fini della determinazione della tassa, presso l'Ufficio Tributi. Nella denuncia devono essere indicati tutti i componenti del nucleo familiare.

Modalità di pagamento:
Il pagamento si effettua in unica soluzione oppure in due rate uguali, le cui scadenze sono indicate nella cartella inviata dal Comune, sul c.c.p. n. 32000416, intestato a COMUNE DI PLATANIA-SERVIZIO DI TESORERIA - RISCOSSIONE TASSA RIFIUTI SOLIDI URBANI- Via Roma n. 18 - 88040 PLATANIA.

Tariffe
Le tariffe variano in funzione della destinazione d'uso e delle dimensioni dei locali.

Tariffe TARSU per l'anno 2005 (ANNUALI)
(DELIBERAZIONE GIUNTA COMUNALE n. 52 del 29.01.2002)(Art. 10 Regolamento Comunale)

CLASSE
DESCRIZIONE
TARIFFA AL METRO QUADRO
EURO
Lire
CLASSE 1
Abitazioni private.
0,52
1000
CLASSE 2
Locali destinati ad uffici pubblici o privatii a studi professionali; banche; ambulatori e simili.
0,57
1100
CLASSE 3
Stabilimenti ed edifici industriali
0,62
1200
CLASSE 4
Locali destinati a negozi o botteghe ad uso commerciale, od artigiano, a pubbliche rimesse , a deposito merci e simili;
0,65
1250
CLASSE 5
Alberghi, sale di convegni, teatri, cinematografi, esercizi pubblici, osterie, trattorie, ristoranti, caffè bar e simili;
0,67
1300
CLASSE 6
Colleggi, convitti, pensioni, case di cura per la parte in cui si producono rifiuti assimilabili ai rifiuti urbani ai sensi dell'art. 3 D.M. 25/5/1989 e simili;
0,72
1400
CLASSE 7
Associazioni sportive, culturali, ricreative, sindacali, politiche, associazioni varie aventi fini costituzionalmente protetti, scuole pubbliche e private;
0,67
1300
CLASSE 8
Aree adibite a campeggi, Distributori carburanti. Stabilimenti balneari;
0,67
1300
CLASSE 9
Altre aree scoperte ad uso privato ove possono produrre rifiuti
0,34
650

Ai depositi, magazzini, ecc., viene applicata la tariffa relativa alla classe di appartenza dell'insediamento principale.Per i locali ed aree eventualmente adibiti ad usi diversi da quelli sopra classificati si applica la tariffa relativa alla voce piu' rispondente all'uso".

Perché si deve pagare la TARSU ?
(Rif. art. 62 D.Lgv. 507/93 - Presupposto per l'imposizione, e le relative esclusioni)
In estrema sintesi la Tassa è dovuta per l'occupazione o la detenzione di locali ed aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, esistenti nelle zone del territorio comunale in cui viene svolto in regime di privativa comunale il servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni. Infatti, per far fronte ai costi del predetto servizio l'art. 58 del D.Lgs. citato attribuisce ai comuni il potere di istituire una tassa annuale, da disciplinare con apposito regolamento, ed applicare in base a tariffa, secondo le disposizioni del medesimo Decreto .
Si precisa che:
Non sono soggetti alla tassa i locali e le aree che non possono produrre rifiuti per uno dei seguenti motivi:
- per la loro natura;
- per il particolare uso cui sono stabilmente destinati;
- perché risultano in obiettive condizioni di non utilizzabilità nel corso dell'anno.
Dette circostanze debbono essere puntualmente dichiarate e debitamente riscontrate (in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o ad idonea documentazione).Inoltre, non si tiene conto nella determinazione della superficie tassabile di quella parte di essa nella quale si formano esclusivamente "rifiuti speciali, tossici o nocivi" (ora definiti dal D.Lgv. 22/97 "rifiuti pericolosi", in quanto lo smaltimento di tali categorie di rifiuto spetta a chi lo produce).I Comuni, con propri regolamenti possono individuare categorie di attività produttive contestualmente di rifiuti speciali tossici o nocivi e rifiuti urbani e/o assimilabili ad essi alle quali applicare specifiche riduzioni.Inoltre, sono esclusi dalla tassa i locali e le aree scoperte per i quali non sussiste l'obligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti solidi urbani interni ed equiparati in regime di privativa comunale per effetto di specifiche norme o provvedimenti amministrativi in materia sanitaria o ambientale o di protezione civile.Infine, i locali di unità immobiliari (adibite a civile abitazione) nelle quali si svolga un'attività economica e professionale vengono tassati in base alle tariffe specifiche della attività produttiva effettivamente svolta.

Chi deve pagare la TARSU ?
(Rif. art. 63 D.Lgv. 507/93 - Soggetti passivi e i soggetti responsabili del tributo)
La tassa è dovuta con vincolo di solidarietà dai soggetti (persona fisica, giuridica, ecc.) che occupano o detengono i medesimi locali o le aree scoperte a qualsiasi uso adibiti, esistenti nelle zone del territorio comunale in cui viene svolto in regime di privativa comunale, il servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni di cui si è detto.
Si precisa che:
Le parti comuni del condominio sono escluse da tassazione.
Le parti comuni occupate o detenute in via esclusiva sono a carico di chi le detiene.


Da che momento, e fino a quando, si deve pagare la TARSU ?
(Rif. art. 64 D.Lgv. 507/93 - Inizio e cessazione dell'occupazione o detenzione)
La tassa è dovuta per ogni anno solare, in base ad una tariffa rapportata a metri quadri e diversa a seconda della destinazione ed utilizzo della superficie occupata. Decorre dal 1° giorno del bimestre successivo a quello in cui ha avuto inizio l'utenza. (esempio: inizio utenza 16 marzo cioè 2° bimestre, la tassa sarà dovuta dal primo giorno del 3° bimestre, cioè dal 1° maggio).La cessazione della occupazione o detenzione dei suddetti locali o dell'aree nel corso dell'anno dà diritto al'abbuono del tributo a decorrere dal 1° giorno del bimestre successivo a quello in cui è stata presentata la denuncia della cessazione debitamente accertata.

Quanto si deve pagare per la TARSU ?
(Rif. art. 65 D.Lgv. 507/93 - Commisurazione e tariffe)
In generale la tassa è commisurata alla superficie dei locali ed aree per il tipo di uso, cui i medesimi sono destinati, nonché al costo dello smaltimento, in base a tariffe determinate annualmente dal Comune.Il calcolo per determinare la tassa dovuta si effettua nel seguente modo:
TARIFFA moltiplicata per i metri quadriAll'importo ottenuto va aggiunto il 15% (10% ECA e 5% tributo provinciale)

Sanzioni:
In caso di mancata denuncia il cittadino viene chiamato d'ufficio. Se non si presenta l'Ufficio Tributi procede all'accertamento, notificandogli un atto formale contro il quale si possono esperire i ricorsi previsti dalla legge.

Riduzioni:

In caso di abitazione sita al di fuori del centro abitato e dei nuclei abitati: qualora il cassonetto trovasi ubicato ad una distanza superiore a 200 ml. dall'abitazione.
pari al 70%.

Variazioni di domicilio o residenza:
In caso di cambio di abitazione entro la città o di trasferimento fuori Comune è necessario presentare denuncia di cessazione dalla vecchia residenza; è anche necessario denunciare all'ufficio tributi ogni variazione nella metratura dei locali occupati. Sia le cessazioni che i trasferimenti e le variazioni vanno denunciati entro il 20 gennaio di ogni anno. Ai fini dell'applicazione dell'imposta o della cancellazione dai ruoli esattoriali, è necessario presentare denuncia su apposito modulo.

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