Il
tributo è disciplinato dal Capo III (artt. 58 e
segg.) del Decreto Legislativo 15 novembre 1993,
n. 507 e dai relativi regolamenti comunali.Si ritiene
utile illustrare sinteticamente gli aspetti essenziali
della tassa in questione, rimandando comunque alle
fonti normative ed alla prassi del competente Ufficio
per ogni eventuale questione o precisazione di carattere
amministrativo, legale, o contenzioso, costituendo
le presenti mere informazioni al pubblico tese a
favorire la conoscenza del tributo anche ai fini
di una maggiore trasparenza nel rapporto con l'utenza.
Note:
Dichiarazioni: Entro un mese dall'occupazione di
locali, a qualsiasi uso destinato, il cittadino
deve presentare denuncia ai fini della determinazione
della tassa, presso l'Ufficio Tributi. Nella denuncia
devono essere indicati tutti i componenti del nucleo
familiare.
Modalità
di pagamento:
Il pagamento si effettua in unica soluzione
oppure in due rate uguali, le cui scadenze sono
indicate nella cartella inviata dal Comune, sul
c.c.p. n. 32000416, intestato a COMUNE DI PLATANIA-SERVIZIO
DI TESORERIA - RISCOSSIONE TASSA RIFIUTI SOLIDI
URBANI- Via Roma n. 18 - 88040 PLATANIA.
Tariffe
Le tariffe variano in funzione della destinazione
d'uso e delle dimensioni dei locali.
Tariffe
TARSU per l'anno 2005 (ANNUALI)
(DELIBERAZIONE GIUNTA COMUNALE n. 52 del 29.01.2002)(Art.
10 Regolamento Comunale)
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CLASSE
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DESCRIZIONE
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TARIFFA
AL METRO QUADRO
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EURO
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Lire
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CLASSE
1
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Abitazioni
private. |
0,52
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1000
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CLASSE
2
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Locali
destinati ad uffici pubblici o privatii a studi
professionali; banche; ambulatori e simili. |
0,57
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1100
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CLASSE
3
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Stabilimenti
ed edifici industriali |
0,62
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1200
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CLASSE
4
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Locali
destinati a negozi o botteghe ad uso commerciale,
od artigiano, a pubbliche rimesse , a deposito
merci e simili; |
0,65
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1250
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CLASSE
5
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Alberghi,
sale di convegni, teatri, cinematografi, esercizi
pubblici, osterie, trattorie, ristoranti, caffè
bar e simili; |
0,67
|
1300
|
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CLASSE
6
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Colleggi,
convitti, pensioni, case di cura per la parte
in cui si producono rifiuti assimilabili ai
rifiuti urbani ai sensi dell'art. 3 D.M. 25/5/1989
e simili; |
0,72
|
1400
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CLASSE
7
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Associazioni
sportive, culturali, ricreative, sindacali,
politiche, associazioni varie aventi fini costituzionalmente
protetti, scuole pubbliche e private; |
0,67
|
1300
|
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CLASSE
8
|
Aree
adibite a campeggi, Distributori carburanti.
Stabilimenti balneari; |
0,67
|
1300
|
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CLASSE
9
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Altre
aree scoperte ad uso privato ove possono produrre
rifiuti |
0,34
|
650
|
Ai
depositi, magazzini, ecc., viene applicata la tariffa
relativa alla classe di appartenza dell'insediamento
principale.Per i locali ed aree eventualmente adibiti
ad usi diversi da quelli sopra classificati si applica
la tariffa relativa alla voce piu' rispondente all'uso".
Perché
si deve pagare la TARSU ?
(Rif. art. 62 D.Lgv. 507/93 - Presupposto per l'imposizione,
e le relative esclusioni)
In estrema sintesi la Tassa è dovuta per l'occupazione
o la detenzione di locali ed aree scoperte, a qualsiasi
uso adibiti, esistenti nelle zone del territorio
comunale in cui viene svolto in regime di privativa
comunale il servizio di smaltimento dei rifiuti
solidi urbani interni. Infatti, per far fronte ai
costi del predetto servizio l'art. 58 del D.Lgs.
citato attribuisce ai comuni il potere di istituire
una tassa annuale, da disciplinare con apposito
regolamento, ed applicare in base a tariffa, secondo
le disposizioni del medesimo Decreto .
Si precisa che:
Non sono soggetti alla tassa i locali e le aree
che non possono produrre rifiuti per uno dei seguenti
motivi:
- per la loro natura;
- per il particolare uso cui sono stabilmente destinati;
- perché risultano in obiettive condizioni di non
utilizzabilità nel corso dell'anno.
Dette circostanze debbono essere puntualmente dichiarate
e debitamente riscontrate (in base ad elementi obiettivi
direttamente rilevabili o ad idonea documentazione).Inoltre,
non si tiene conto nella determinazione della superficie
tassabile di quella parte di essa nella quale si
formano esclusivamente "rifiuti speciali, tossici
o nocivi" (ora definiti dal D.Lgv. 22/97 "rifiuti
pericolosi", in quanto lo smaltimento di tali categorie
di rifiuto spetta a chi lo produce).I Comuni, con
propri regolamenti possono individuare categorie
di attività produttive contestualmente di rifiuti
speciali tossici o nocivi e rifiuti urbani e/o assimilabili
ad essi alle quali applicare specifiche riduzioni.Inoltre,
sono esclusi dalla tassa i locali e le aree scoperte
per i quali non sussiste l'obligo dell'ordinario
conferimento dei rifiuti solidi urbani interni ed
equiparati in regime di privativa comunale per effetto
di specifiche norme o provvedimenti amministrativi
in materia sanitaria o ambientale o di protezione
civile.Infine, i locali di unità immobiliari (adibite
a civile abitazione) nelle quali si svolga un'attività
economica e professionale vengono tassati in base
alle tariffe specifiche della attività produttiva
effettivamente svolta.
Chi
deve pagare la TARSU ?
(Rif. art. 63 D.Lgv. 507/93 - Soggetti passivi e
i soggetti responsabili del tributo)
La tassa è dovuta con vincolo di solidarietà dai
soggetti (persona fisica, giuridica, ecc.) che occupano
o detengono i medesimi locali o le aree scoperte
a qualsiasi uso adibiti, esistenti nelle zone del
territorio comunale in cui viene svolto in regime
di privativa comunale, il servizio di smaltimento
dei rifiuti solidi urbani interni di cui si è detto.
Si precisa che:
Le parti comuni del condominio sono escluse da tassazione.
Le parti comuni occupate o detenute in via esclusiva
sono a carico di chi le detiene.
Da che momento, e fino a quando, si deve pagare
la TARSU ?
(Rif. art. 64 D.Lgv. 507/93 - Inizio e cessazione
dell'occupazione o detenzione)
La tassa è dovuta per ogni anno solare, in base
ad una tariffa rapportata a metri quadri e diversa
a seconda della destinazione ed utilizzo della superficie
occupata. Decorre dal 1° giorno del bimestre successivo
a quello in cui ha avuto inizio l'utenza. (esempio:
inizio utenza 16 marzo cioè 2° bimestre, la tassa
sarà dovuta dal primo giorno del 3° bimestre, cioè
dal 1° maggio).La cessazione della occupazione o
detenzione dei suddetti locali o dell'aree nel corso
dell'anno dà diritto al'abbuono del tributo a decorrere
dal 1° giorno del bimestre successivo a quello in
cui è stata presentata la denuncia della cessazione
debitamente accertata.
Quanto
si deve pagare per la TARSU ?
(Rif. art. 65 D.Lgv. 507/93 - Commisurazione e tariffe)
In generale la tassa è commisurata alla superficie
dei locali ed aree per il tipo di uso, cui i medesimi
sono destinati, nonché al costo dello smaltimento,
in base a tariffe determinate annualmente dal Comune.Il
calcolo per determinare la tassa dovuta si effettua
nel seguente modo:
TARIFFA moltiplicata per i
metri quadriAll'importo ottenuto va aggiunto il
15% (10% ECA e 5% tributo provinciale)
Sanzioni:
In caso di mancata denuncia il cittadino viene chiamato
d'ufficio. Se non si presenta l'Ufficio Tributi
procede all'accertamento, notificandogli un atto
formale contro il quale si possono esperire i ricorsi
previsti dalla legge.
Riduzioni:
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In
caso di abitazione sita al di fuori del centro
abitato e dei nuclei abitati: qualora il cassonetto
trovasi ubicato ad una distanza superiore
a 200 ml. dall'abitazione.
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pari
al 70%.
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Variazioni
di domicilio o residenza:
In caso di cambio di abitazione entro la città o
di trasferimento fuori Comune è necessario presentare
denuncia di cessazione dalla vecchia residenza;
è anche necessario denunciare all'ufficio tributi
ogni variazione nella metratura dei locali occupati.
Sia le cessazioni che i trasferimenti e le variazioni
vanno denunciati entro il 20 gennaio di ogni anno.
Ai fini dell'applicazione dell'imposta o della cancellazione
dai ruoli esattoriali, è necessario presentare denuncia
su apposito modulo.